Nell’imminenza della formulazione dello statuto dell’agenzia spaziale italiana nell’ambito del riordino degli Enti di ricerca, è opportuno, almeno per non esperti di giurisprudenza come me, chiedersi in termini di diritto cosa significhi avere un’agenzia pubblica in Italia nel settore spaziale.
A tale proposito è opportuno rammentare che nel diritto pubblico il termine agenzia viene usato per designare un ente pubblico o, quantomeno, un'organizzazione dotata di una certa autonomia nell'ambito della pubblica amministrazione, cui sono attribuite specifiche funzioni operative alle dirette dipendenze del ministero vigilante.
Questa distinzione dei ruoli è ben definita dall’articolo. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che definisce appunto le reciproche competenze dell’Agenzia e del Ministero vigilante
E’ previsto peraltro per un’agenzia non l'ogano di Presidente ma soltanto quello di direttore generale, che ha attribuzioni analoghe a quelle dei capi dipartimento dei ministeri.
Premesso quanto sopra,l’agenzia spaziale italiana, così come ad oggi è definita, appare essere una palese anomalia in quanto le sue funzioni esorbitano dalla normale sfera di competenza di un’Agenzia come prevista nella legge n 300 del 1899 c
Sembrerebbe opportuno quindi riportare anche l’agenzia spaziale italiana in un più corretto alveo di competenze alle dirette dipendenze del Ministero dell’istruzione, università e ricerca a cui è demandato l’indirizzo politico e strategico
Un utile paradigma potrebbe essere rappresentato dal progetto di legge n1912 sulla riorganizzazione delle attività spaziali oggi all’esame in prima lettura alla commissione attività produttive della Camera dei deputati.
mercoledì 7 aprile 2010
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